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Domanda di ingiunzione preliminare in Francia basata su una domanda di brevetto

Con decisione del 3 giugno 2022, in opposizione a NOVARTIS e BIOGARAN, il Presidente dell’Alta Corte di Parigi ha accolto l’ammissibilità di una domanda di ingiunzione preliminare basata su una domanda di brevetto.

Questa decisione è stata presa in un caso relativo al prodotto GILENYA per il trattamento di forme molto attive di sclerosi multipla recidivante-remittente (SM). La domanda di brevetto europeo EP 2 959 894, che tutela il principio attivo  è stata invocata dal suo titolare (NOVARTIS AG) come base per una richiesta cautelare, subito dopo che la commissione di ricorso dell’Ufficio Europeo Brevetti aveva ordinato alla divisione esaminatrice di concedere il brevetto sulla base di una delle rivendicazioni presentate dal NOVARTIS AG. Pur respingendo l’istanza cautelare, il Giudice ne ha accolto l’ammissibilità sulla base della domanda di brevetto.

Una tale posizione può sembrare sorprendente se si guarda il codice della proprietà intellettuale francese che richiede l’esistenza di un “titolo”, quindi di un brevetto, e non solo di una domanda.

Tuttavia, resta il fatto che, da un punto di vista sostanziale, il diritto di brevetto nasce dal deposito della domanda e non dalla concessione, sicché in tal senso la decisione si limita a rettificare un testo del codice  imperfetto. Ciò appare anche giustificato in quanto l’azione cautelare tende ad essere assimilabile all’azione per contraffazione, sia per gli effetti, sia per le condizioni che ne regolano l’ammissibilità. L’urgenza argomenta anche a favore della possibilità di invocare una domanda di brevetto. L’impossibilità di chiedere la revoca di un titolo o di proporre opposizione fino alla concessione del brevetto potrebbe tuttavia creare difficoltà.